Ambienti a maggior rischi in caso di incendio

L’individuazione dei luoghi a maggior rischio in caso d’incendio spetta al datore di lavoro nel più vasto ambito della valutazione dei rischi e della prevenzione incendi, a monte del progetto elettrico, ai sensi del D. Lgs. 81/08 e del D.M. 10-03-1998.

Il rischio relativo all’incendio in un determinato luogo è il prodotto della probabilità che si sviluppi un incendio per l’entità del danno probabile che l’incendio può produrre in quel luogo. I luoghi a maggior rischio in caso d’incendio sono i luoghi dove il rischio relativo alle conseguenze di un incendio è maggiore rispetto ai luoghi ordinari.

Sono, comunque, da considerare a maggior rischio in caso di incendio:

  • gli ambienti per l’elevata densità di affollamento o per l’elevato tempo di sfollamento in caso di incendio o per l’elevato danno ad animali, persone e cose (ad esempio ospedali, carceri, locali sotterranei aperti al pubblico).
  • gli ambienti aventi strutture portanti combustibili (edifici costruiti in legno senza particolari requisiti antincendio ad esempio baite). Gli edifici aventi strutture non combustibili, ad esempio in muratura o calcestruzzo fornite delle sole travi dei solai in legno non sono da classificare in questa categoria;
  • gli ambienti dove si fa lavorazione, convogliamento, manipolazione o deposito di materiale combustibile (depositi legnami, depositi materiale plastico, depositi di vestiari, ecc.) aventi la classe del comportamento antincendio ≥ 30.

Tali parametri devono essere opportunamente esaminati nel più vasto ambito della valutazione dei rischi e della prevenzione incendi, a monte del progetto elettrico (D.Lgs. 81/08, corretto e integrato dal D.Lgs.106/09, e D.M. 10-03-1998).

In generale, in assenza di valutazioni aggiuntive, sono da ritenersi ambienti a maggior rischio in caso d’incendio quelli dove si svolgono le attività soggette al Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) ed elencate nel D.P.R. n. 151/2011 (impianti soggetti ai controlli VVFF).

Gli  ambienti dove non si svolgono le attività  elencate nel citato decreto del Ministero dell’Interno non sono da considerare ambienti a maggior rischio in caso d’incendio; tuttavia possono essere considerati tali se riconducibili ai casi in precedenza richiamati.

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